tale sentenza, essa ha spiegato, a prescindere dal fatto che essa non è nemmeno stata sufficientemente documentata, non è ancora in ogni modo passata in giudicato (sentenza, pag. 14). 5. Il ricorrente invoca la sua vita anteriore, il ruolo di secondo piano svolto nella fattispecie, le pressioni psicologiche subìte prima di attivarsi nel traffico di droga, la scemata responsabilità conseguente al saltuario consumo di cocaina e la collaborazione prestata. Come si è visto, però, la Corte di assise non ha trascurato tali aspetti. Essa medesima ha escluso che il ricorrente fosse il capo delle operazioni e ha dato atto che nel primo traffico non sono mancate pressioni di terzi.