prima egli aveva trovato il fornitore della cocaina per il tramite dell'amica colombiana, poi aveva gestito il trasporto dello stupefacente dalla Svizzera all'Italia e infine lo aveva consegnato all'acquirente. A favore dell'imputato la Corte ha considerato nondimeno la collaborazione prestata agli inquirenti e la lieve scemata responsabilità per consumo saltuario di cocaina (art. 11 e 66 CP), ciò che tuttavia era controbilanciato dai due precedenti penali, seppure di lieve entità. La Corte ha escluso invece l'applicazione dell'art. 68 n. 2 CO (concorso reale retrospettivo) a una condanna di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di Lit.