{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-7_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59042&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8f75ca844088e28126aead09111802cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:46", "Checksum": "c7e132d355cf34eb280b58014ae0bb73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. La Corte di assise ha motivato la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione rilevando anzitutto che la grave colpa dell'imputato è consistita nel partecipare per lucro a due grossi traffici intercontinentali di cocaina. Essa ha tenuto conto del fatto che costui non era “il capo” dell'organizzazione, nel senso che non ha gestito in proprio i due traffici e che nel primo caso egli ha agito anche su pressioni di terzi, ma ha soggiunto che il ruolo da egli svolto in entrambe le operazioni era importante: prima egli aveva trovato il fornitore della cocaina per il tramite dell'amica colombiana, poi aveva gestito il trasporto dello stupefacente dalla Svizzera all'Italia e infine lo aveva consegnato all'acquirente. A favore dell'imputato la Corte ha considerato nondimeno la collaborazione prestata agli inquirenti e la lieve scemata responsabilità per consumo saltuario di cocaina (art. 11 e 66 CP), ciò che tuttavia era controbilanciato dai due precedenti penali, seppure di lieve entità. La Corte ha escluso invece l'applicazione dell'art. 68 n. 2 CO (concorso reale retrospettivo) a una condanna di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di Lit. 30'000'000 inflitta all'imputato dal Tribunale di __________ con sentenza del 1° dicembre 1998 per avere consegnato a un terzo 10 ovuli di cocaina; tale sentenza, essa ha spiegato, a prescindere dal fatto che essa non è nemmeno stata sufficientemente documentata, non è ancora in ogni modo passata in giudicato (sentenza, pag. 14).\n5. Il ricorrente invoca la sua vita anteriore, il ruolo di secondo piano svolto nella fattispecie, le pressioni psicologiche subìte prima di attivarsi nel traffico di droga, la scemata responsabilità conseguente al saltuario consumo di cocaina e la collaborazione prestata. Come si è visto, però, la Corte di assise non ha trascurato tali aspetti. Essa medesima ha escluso che il ricorrente fosse il capo delle operazioni e ha dato atto che nel primo traffico non sono mancate pressioni di terzi. Ciò non basta per far dimenticare, in ogni modo, che l'imputato ha avuto un ruolo importante, che in particolare ha trovato il fornitore colombiano tramite la sua amica e ha poi gestito l'operazione fino alla consegna della droga all'acquirente italiano (sentenza, pag. 14). Nelle circostanze descritte il ricorrente non poteva attendersi significative riduzioni di pena solo per il ruolo di second'ordine che egli avrebbe tenuto. Si ricordi che la Corte di merito ha valutato altresì la scemata responsabilità dell'imputato e, d'altro lato, le due precedenti condanne (sebbene di lieve entità), senza scordare la collaborazione prestata agli inquirenti. Perché siffatta ponderazione sarebbe censurabile il ricorrente non spiega.\nÈ vero tutt'al più che la Corte di assise non si è dimostrata specialmente generosa quantificando, in termini reali, gli effetti di determinati fattori attenuanti, in specie la collaborazione con gli inquirenti e in certa misura anche la lieve scemata responsabilità. Tale relativa severità non basta tuttavia per ravvisare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Il ricorrente ha pur sempre partecipato con un ruolo importante, in effetti, a due notevoli traffici di cocaina, sicché nel suo complesso la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione non risulta affatto esorbitante. Certo, il ricorrente cerca di ridimensionare anche il lucro conseguito, asserendo che in pratica egli ha ricuperato solo le spese con possibilità di consumare stupefacenti per uso personale dello stupefacente. Ma dalla sentenza impugnata risulta che egli ha ammesso guadagni di almeno Lit. 4'000'000 per il primo viaggio (sentenza, pag. 10) e Lit. 5'000'000 per il secondo viaggio (sentenza, pag. 12). Anche al proposito il ricorso risulta perciò inconsistente.\n6. A parere del ricorrente la pena irrogata è, in ogni modo, eccessivamente severa se paragonata a quella inflitta con sentenza dell'11 gennaio 1999 dalla medesima Corte alla correa __________. Nonostante quest'ultima sia stata ritenuta colpevole di traffici ben più importanti, di complessivi 2.4 kg di cocaina – continua il ricorrente – essa è stata condannata alla sua stessa pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Il ricorrente non tiene conto del fatto, però, che il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene, determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP, diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra imputati (o con processi analoghi) suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de le peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine)."}