{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-7_2000-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59042&nX40_KEY=4933330&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8f75ca844088e28126aead09111802cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:46", "Checksum": "c7e132d355cf34eb280b58014ae0bb73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli Zeni, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 gennaio 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 6 dicembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Locarno nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 6 dicembre 1999 la Corte delle assise criminali in Locarno ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, nel maggio-giugno 1998, partecipato a un traffico di 800 g di cocaina acquistati in Colombia, importati e consegnati a terzi in Italia (Napoli) per l'esportazione e la rivendita, come pure per avere partecipato, nel giugno-luglio successivo, a un analogo traffico di 800 g di cocaina, lasciandone 70 g in Svizzera e trasportandone e consegnandone in Italia 730 g per la rivendita. __________ è stato prosciolto invece dall'accusa di avere venduto 100 g di cocaina a __________. In applicazione della pena, l'imputato è stato condannato, previo riconoscimento di una lieve scemata responsabilità, a 3 anni e 9 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Quest'ultimo provvedimento è stato sospeso condizionalmente con un periodo di prova di due anni, ma __________ si è visto revocare la sospensione condizionale di due pene (15 giorni di detenzione) inflittegli il 16 novembre 1995 e il 2 giugno 1996. La prima Corte ha confermato infine il sequestro di Lit. 2'267'400 a garanzia del pagamento delle spese processuali.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il\n10 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 17 gennaio 2000, egli chiede che la pena irrogatagli sia ridotta e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente si duole della pena a suo carico, definendola eccessivamente severa per rapporto al grado di colpa, segnatamente al ruolo realmente svolto, ai motivi che lo hanno spinto a delinquere, alla vita anteriore e, in particolare, alla pena inflitta dalla stessa Corte alla correa __________ con sentenza dell'11 gennaio 1999. Giova subito rilevare però che il problema di sapere quale ruolo abbia avuto una determinata persona in un traffico di stupefacenti è una questione di fatto. Ciò significa che il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale è limitato all'arbitrio (art. 288 lett. c e 295 CPP). Il relativo accertamento può esse censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2c, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\n2. Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: il movente e le circostanze esterne, l'intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in specie, occorre considerare la sia situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, i possibili precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. ct.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\n3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matiere de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami)."}