Ciò non significa che il ricorrente debba essere prosciolto. Prima infatti occorrerà riprendere il processo, di modo che gli atti vanno rinviati al Pretore viciniore, il quale riaprirà il dibattimento, confronterà l'imputato anche alla nuova imputazione, assicurandogli il diritto di essere sentito. 3. Se conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Gli oneri del presente giudizio sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett.