Modificando di propria iniziativa il capo d'imputazione nella dichiarazione di colpevolezza, il Pretore ha violato il diritto di essere sentito dell'accusato, il quale non ha potuto difendersi poiché la mutata imputazione non gli è stata indicata prima della discussione (art. 250 cpv. 1 CPP). Ciò configura una violazione del principio accusatorio e integra il titolo di cassazione previsto dall'art. 288 lett. b CPP. La condanna in rassegna va pertanto annullata. Ciò non significa che il ricorrente debba essere prosciolto.