Certo, l'art. 23 cpv. 2 LDDS prevede la medesima pena sia per chi facilita sia per chi aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero. L'accusa originale però era chiaramente definita dalla locuzione “… aiutato l'entrata illegale…”, seppure con la subordinata del tentativo prospettata al dibattimento. Modificando di propria iniziativa il capo d'imputazione nella dichiarazione di colpevolezza, il Pretore ha violato il diritto di essere sentito dell'accusato, il quale non ha potuto difendersi poiché la mutata imputazione non gli è stata indicata prima della discussione (art. 250 cpv.