{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-6_2000-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59043&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b6bd476534aca3ce1a56be095ca28a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.2000.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.2000.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.2000.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:36", "Checksum": "c5387dd7f4c72f7f0eed09476485fc9f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.2000.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Nella fattispecie l'accusa mossa al ricorrente era effettivamente quella di avere violato l'art. 23 cpv. 2 LDDS per avere, in sostanza, aiutato il 30 giugno 1999 una cittadina straniera a entrare illegalmente in Svizzera, trasportandola con l'automobile attraverso il valico doganale di __________, dietro compenso di Lit. 50'000 (act. B). Al dibattimento il Pretore ha notificato all'imputato, in subordine, l'accusa di tentata infrazione alla LDDS, ponendo in tal senso il quesito n. 2 (sentenza, pag. 1 e 2). Se non che, dopo avere risposto negativamente a tale quesito, nella sentenza egli ha riconosciuto l'imputato colpevole di infrazione alla LDDS compiuta nelle circostanze, nei modi e dietro un promesso compenso come figurava nel decreto di accusa non per avere aiutato l'entrata, bensì per avere aiutato a preparare l'entrata illegale di una cittadina straniera in Svizzera. Certo, l'art. 23 cpv. 2 LDDS prevede la medesima pena sia per chi facilita sia per chi aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero. L'accusa originale però era chiaramente definita dalla locuzione “… aiutato l'entrata illegale…”, seppure con la subordinata del tentativo prospettata al dibattimento. Modificando di propria iniziativa il capo d'imputazione nella dichiarazione di colpevolezza, il Pretore ha violato il diritto di essere sentito dell'accusato, il quale non ha potuto difendersi poiché la mutata imputazione non gli è stata indicata prima della discussione (art. 250 cpv. 1 CPP). Ciò configura una violazione del principio accusatorio e integra il titolo di cassazione previsto dall'art. 288 lett. b CPP. La condanna in rassegna va pertanto annullata. Ciò non significa che il ricorrente debba essere prosciolto. Prima infatti occorrerà riprendere il processo, di modo che gli atti vanno rinviati al Pretore viciniore, il quale riaprirà il dibattimento, confronterà l'imputato anche alla nuova imputazione, assicurandogli il diritto di essere sentito.\n3. Se conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Gli oneri del presente giudizio sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore perché statuisca nel senso dei considerandi.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________ tramite l'avv. __________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;\n– Sezione cantonale degli stranieri, Bellinzona;\n– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}