{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-6_2000-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59043&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0b6bd476534aca3ce1a56be095ca28a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.2000.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.2000.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.2000.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:36", "Checksum": "c5387dd7f4c72f7f0eed09476485fc9f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.2000.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 gennaio 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 30 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 30 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere, a scopo di indebito arricchimento, collaborato il 30 giugno 1999 a preparare l'entrata illegale di una cittadina straniera in Svizzera, dietro compenso di Lit. 50'000, attraverso il valico doganale di __________, trasportandola con la sua vettura Ford “Fiesta” targata __________. In applicazione della pena egli lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, a una multa di fr. 200.– e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, sospendendo condizionalmente per 3 anni sia la pena principale sia quella accessoria dell'espulsione.\nB. Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato il\n30 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella successiva motivazione del 10 gennaio 2000 egli chiede di essere assolto e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. il Procuratore pubblico ha comunicato il 18 gennaio 2000 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a rilevare la legittimità della sentenza pretorile e a postulare la reiezione del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'art. 23 cpv. 2 prima frase LDDS punisce con la detenzione e con la multa fino a centomila franchi chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita o aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero. Il ricorrente sottolinea che il decreto di accusa gli imputava di avere violato l'art. 23 cpv. 2 LDDS per avere aiutato una cittadina straniera, trasportandola con la sua vettura, a entrare illegalmente in Svizzera dietro compenso di Lit. 50'000. Fa valere che il Pretore non poteva – se non nei limiti dell'art. 250 CPP – modificare la qualifica del reato al momento di pronunciare il dispositivo e condannarlo per avere aiutato a preparare l'entrata illegale di una cittadina straniera. Tale ipotesi non gli è stata prospettata nemmeno al dibattimento, nel corso del quale il Pretore si è limitato a rilevare che l'infrazione poteva configurarsi, in via subordinata, come reato tentato a norma dell'art. 22 cpv. 1 CP.\n2. La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto di accusa – e, analogamente, il decreto di accusa – assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b: Hauser/Schweri, Schweizerisches Srafprozessrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 164 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità fra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma anche dal diritto federale nella misura in cui garanzie minime sgorgano dal diritto di essere sentito (DTF 116 Ia 455 consid. cc). L'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio non deve essere spinta all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenze del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2a, e del 22 dicembre 1992 in e B. e P., consid. 2d, con riferimenti a Rep. 1985 pag. 199; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, e ciò senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi previamente sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19; CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2a, e del 24 marzo 1998 in re C., consid. 1a)."}