1 e 9 cpv. 1 CPP). Sono addebitati quindi alla ricorrente per quattro quinti e allo Stato per la rimanenza. Dato il grado di soccombenza della ricorrente non si giustifica invece di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo n. 11 della sentenza impugnata è riformato nel senso che la quota della tassa di giustizia e delle spese processuali di complessivi fr. 33'530.60 (distinta, pag. 107) è posta per fr. 30'176.40 a carico della ricorrente e per fr. 3'354.20 a carico dello Stato. Per il resto il ricorso è respinto.