Ancora una volta la ricorrente trascura tuttavia che il perito non ha mancato di considerare le patologie esposte nel gravame; ciò nonostante, egli si è espresso per una lieve scemata responsabilità in merito alla capacità di valutazione dell'illecito e per una scemata responsabilità più grave in merito alla capacità di agire conseguentemente (sentenza, pag. 46 e 47 con riferimento alle risposte 2a, 2b, 2c e 2d). Non v'è ragione per scostarsi da tali accertamenti scientifici.