ha soggiunto però che il lieve ritardo mentale non conferiva alla nozione di illecito la pregnanza che ci si sarebbe dovuti aspettare da una personalità intellettivamente normale (sentenza, pag. 46). Il perito è stato quindi ben lungi dal dare un quadro suscettibile di giustificare l'applicazione dell'art. 10 CP (norma del resto invocata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale), escludendo in pratica che soccorrano i presupposti scientifici per applicare l'art. 10 CP (sentenza, pag. 47, risposta 2e). Manifestamente infondato, anche a questo proposito il ricorso deve pertanto essere respinto.