Il perito si è pronunciato per una scemata responsabilità di livello medio, considerando anche i limiti intellettivi che il ritardo mentale della ricorrente comporta. Egli ha rilevato che questa è sicuramente in grado di riconoscere il carattere illecito di uno spaccio di droga, ciò che le risultava tanto più comprensibile alla luce delle precedenti vicissitudini giudiziarie; ha soggiunto però che il lieve ritardo mentale non conferiva alla nozione di illecito la pregnanza che ci si sarebbe dovuti aspettare da una personalità intellettivamente normale (sentenza, pag. 46).