Comunque sia, la doglianza è priva di fondamento. Che il perito abbia espresso la sua opinione sul grado di scemata responsabilità non costituisce una violazione del diritto, giacché per finire la responsabilità di stabilire se in diritto soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o scemata responsabilità (art. 11 CP) incombe ai giudici. Ai quali incombe altresì di definire, nel quadro del loro potere di apprezzamento, se si tratti di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%). Per formulare la loro valutazione essi devono far capo a valutazioni specialistiche. Ma non si può dire che essi violino il diritto federale per questa sola circostanza. 3.