Al giudice tocca stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se in diritto soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o scemata responsabilità (art. 11 CP); in quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena (Trechsel, op. cit.. n. 6 ad art. 11 CP; CCRP, sentenza citata, consid. 11). d) Nella fattispecie il perito giudiziario ha diagnosticato alla ricorrente, in sintesi, uno stato di scemata responsabilità di tipo medio conseguente a un disturbo della personalità, a consumo di cocaina e a ritardo mentale (sentenza, pag. 46).