c) Come si è spiegato, l'art. 13 cpv. 1 CP impone un esame specialistico ogni qual volta sussistano ragionevoli dubbi sul pieno possesso delle facoltà mentali da parte dell'autore. Che in concreto ciò fosse il caso è fuori discussione. Non è compito del giudice, invece, valutare lo stato psicobiologico dell'imputato alla stregua di un'autodidatta o con l'ausilio di manuali medici (Trechsel, op. cit.n. 1 ad art. 13 CP con richiami). Al giudice tocca stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se in diritto soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o scemata responsabilità (art. 11 CP);