Dandosi il caso, egli ordinerà un complemento di perizia o una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla sola base del suo convincimento (CCRP, sentenza del 18 dicembre 1998 in re C., consid. 5 con riferimento a DTF del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a e rinvii, pubblicata in: SJ 119/1997 pag. 58). Una nuova perizia, comunque sia, non può essere ordinata per la prima volta in cassazione, giacché in tale sede non può essere mutato il materiale processuale alla base del primo giudizio (CCRP, sentenza appena citata). c) Come si è spiegato, l'art. 13 cpv.