n. 7 ad art 13 CP). Dalle risultanze di una perizia, in ogni modo, il giudice non può scostarsi senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, op. cit. n. 8 ad art. 13 con numerosi richiami). Se le conclusioni di quest'ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il caso, egli ordinerà un complemento di perizia o una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla sola base del suo convincimento (CCRP, sentenza del 18 dicembre 1998 in re C., consid.