Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata (...), cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 11 prima frase CP). L'autorità istruttoria o giudicante ordina l'esame dell'imputato qualora si trovi in dubbio circa la sua responsabilità (art. 13 cpv. 1 prima frase CP). Sulla responsabilità si pronunciano i periti (art. 13 cpv. 2 CP prima parte CP).