a) Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era capace, nel momento del fatto, di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione (art. 10 prima frase CP). Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata (...), cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 11 prima frase CP).