A suo parere il perito doveva limitarsi a fornire gli elementi diagnostici circa la salute mentale di lei, lasciando trarre le conclusioni ai giudici. a) Non รจ punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era capace, nel momento del fatto, di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione (art. 10 prima frase CP).