Sia come sia, la ricorrente disconosce che i primi giudici hanno richiamato la perizia, riproducendo le risposte date dallo specialista ai singoli quesiti posti in funzione dello stato mentale al momento dei fatti (sentenza, pag. 44 a 49), per accertare se l'imputata avesse agito in stato di scemata responsabilità (sentenza, pag. 32, quesito n. 2). Tant'è che la Corte ha ripreso l'argomento al momento di commisurare la pena, riducendola proprio per tenere conto della scemata responsabilità – di tipo medio – in cui versava l'imputata (sentenza, pag. 90). Su questo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.