La censura, ai limiti del pretesto, cade nel vuoto. Intanto la ricorrente non indica quale capoverso o lettera del (lungo) art. 260 CPP la prima Corte avrebbe violato, né accenna ai passaggi (utili ai fini del giudizio) della perizia che i giudici avrebbero trascurato. Sia come sia, la ricorrente disconosce che i primi giudici hanno richiamato la perizia, riproducendo le risposte date dallo specialista ai singoli quesiti posti in funzione dello stato mentale al momento dei fatti (sentenza, pag. 44 a 49), per accertare se l'imputata avesse agito in stato di scemata responsabilità (sentenza, pag. 32, quesito n. 2).