{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-61_2001-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58690&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cc72ed4563770888c3966b0edcdd787e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:50", "Checksum": "ad115392adfc915676afda983acd3f6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Richiamandosi ad altri passaggi della perizia, la ricorrente espone ulteriori considerazioni sulla sua capacità di intendere, di volere e di agire di conseguenza al momento dei fatti (punto 5). Esse non sono sufficienti tuttavia per trarre conclusioni diverse dal preciso quadro psichiatrico delineato dal perito, nemmeno considerando quanto l'interessata fa valere nel ricorso, già considerato per altro dalla prima Corte (abuso di sostanze stupefacenti, sviluppo intellettuale ipodotato, quoziente intellettuale inferiore alla media ecc.: sentenza, pag. 46). Ancora una volta il ricorso si rivela perciò destituito di consistenza.\n5. Secondo la ricorrente, nel commisurare la pena a suo carico la Corte di assise non ha, comunque sia, ponderato appieno il suo reale stato di scemata responsabilità. A suo modo di vedere un soggetto affetto da imbecillità (perizia, pag. 22), incapace di contare senza l'aiuto delle dita (perizia, pag. 2), con una memoria imprecisa (perizia, pag. 6), colto da una preoccupante sindrome psico-organica (perizia, pag. 26) dovuta principalmente a lesioni cerebrali importanti aggravatesi con l'uso prolungato di cocaina (che ha progressivamente ridotto la capacità di valutazione: perizia, pag. 23), pressoché incapace di dirigere le proprie azioni, di gestire la propria vita, di confrontarsi e di adattarsi alla realtà esterna (perizia, pag. 7) deve essere per lo meno ritenuto irresponsabile a livello alto (scemata irresponsabilità gravissima). La pena non deve perciò superare i 6 mesi di reclusione. Ancora una volta la ricorrente trascura tuttavia che il perito non ha mancato di considerare le patologie esposte nel gravame; ciò nonostante, egli si è espresso per una lieve scemata responsabilità in merito alla capacità di valutazione dell'illecito e per una scemata responsabilità più grave in merito alla capacità di agire conseguentemente (sentenza, pag. 46 e 47 con riferimento alle risposte 2a, 2b, 2c e 2d). Non v'è ragione per scostarsi da tali accertamenti scientifici. La ricorrente non pretende d'altro canto che, sulla base dell'opinione del perito e delle conclusioni tratte dalla Corte di assise, la pena inflittale (3 anni e 6 mesi di reclusione) configuri un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Tanto meno ciò appare il caso se si considera la pena inflitta a ____________ (4 anni di reclusione), il quale non solo ha venduto minori quantità di droga, ma al momento dell'arresto aveva con sé meno di 30 g di cocaina, mentre la ricorrente (condannata anche per riciclaggio di denaro) al momento del fermo possedeva ancora 500 g di cocaina (sentenza, pag. 91). L'attenuante della scemata responsabilità ha perciò inciso in modo rilevante sulla commisurazione della pena (sentenza, pag. 91).\n6. La ricorrente insorge pure contro la decisione che la obbliga a rifondere il costo della perizia psichiatrica (di a fr. 26'822.20). Sostiene che tale condanna è contraria al dispositivo n. 11 della sentenza impugnata, che pone la tassa di giustizia e le spese processuali a carico di prevenuti in ragione di un ottavo ciascuno, senza eccezioni. A torto. Certo, la sentenza prevede che le spese processuali siano sopportate dai condannati in proporzione di un ottavo ciascuno, tanto che nella distinta delle spese (sentenza, pag. 106 e 107), la prima Corte ha agito di conseguenza, suddividendo la tassa di giustizia (fr. 20'000.–), le spese di inchiesta preliminare (fr.33'307.–), le indennità per i testi (fr. 261,60) e i costi postali, telefonici ecc. (fr. 100.–) in modo uguale tra i prevenuti. Per quanto riguarda l'onere della perizia, essa l'ha posto invece a carico dalla ricorrente. Il che è senz'altro lecito, trattandosi di un costo maturato nell'esclusivo interesse della ricorrente, che non riguarda affatto gli altri imputati. Nelle condizioni descritte il dispositivo n. 11 della sentenza è stato integrato di conseguenza. La ricorrente, patrocinata da un legale, non poteva non rendersene conto.\n7. La ricorrente asserisce che, in ogni modo, le spese processuali a suo carico devono essere ridotte per tenere conto che parte delle imputazioni sono venute a cadere. Nell'ipotesi a lei più sfavorevole essa chiede che la condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle spese sia limitata a fr. 6'122.20. La richiesta non manca di buon diritto. Accusata di avere venduto, procurato, offerto, detenuto e negoziato l'acquisto di almeno 6.1 kg di cocaina, la ricorrente è stata riconosciuta autrice colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere spacciato soltanto 1.5-1.8 kg di cocaina, rispettivamente per avere consegnato al marito ulteriori 500 g di quella sostanza. Accusata di avere riciclato US$ 40'000, fr. 51'306.–, US$ 40'816 e Lit. 6'020'000, oltre a fr. 21'000.–, essa è stata riconosciuta colpevole per tale reato limitatamente a US$ 40'000 e fr. 5'000.–. Di fronte a simili ridimensionamenti, la prima Corte non poteva prescindere da un riparto della tassa di giustizia e delle spese tra la ricorrente e lo Stato (art. 9 cpv. 1 e 3 CPP). Tanto meno se si considera che la Corte medesima non ha risparmiato critiche all'autorità inquirente per il modo in cui è stata condotta l'inchiesta (sentenza, pag. 74 segg.). La quota di complessivi fr. 33'630.60 posta a carico della ricorrente (sentenza, pag. 107 con riferimento alla distinta delle spese) va quindi corretta. Fermo restando che il costo della perizia (fr. 26'822,20) rimane a carico della ricorrente, la quota della tassa di giustizia di fr. 2'500.–, la quota di fr. 4'163.20 per le spese di inchiesta preliminare, la quota di"}