{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-61_2001-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58690&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cc72ed4563770888c3966b0edcdd787e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:50", "Checksum": "ad115392adfc915676afda983acd3f6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) In linea di principio un'autorità di cassazione è vincolata agli accertamenti sullo stato psicobiologico dell'autore nel momento del fatto, mentre verifica liberamente se sussistono i presupposti giuridici della totale o della scemata responsabilità (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 in fine dell'introduzione dell'art. 10 con rinvii). Una netta distinzione al riguardo è nondimeno ardua, sicché il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, anche se per finire la responsabilità del verdetto incombe a lui solo (Trechsel, op. cit. n. 7 ad art 13 CP). Dalle risultanze di una perizia, in ogni modo, il giudice non può scostarsi senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, op. cit. n. 8 ad art. 13 con numerosi richiami). Se le conclusioni di quest'ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il caso, egli ordinerà un complemento di perizia o una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla sola base del suo convincimento (CCRP, sentenza del 18 dicembre 1998 in re C., consid. 5 con riferimento a DTF del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a e rinvii, pubblicata in: SJ 119/1997 pag. 58). Una nuova perizia, comunque sia, non può essere ordinata per la prima volta in cassazione, giacché in tale sede non può essere mutato il materiale processuale alla base del primo giudizio (CCRP, sentenza appena citata).\nc) Come si è spiegato, l'art. 13 cpv. 1 CP impone un esame specialistico ogni qual volta sussistano ragionevoli dubbi sul pieno possesso delle facoltà mentali da parte dell'autore. Che in concreto ciò fosse il caso è fuori discussione. Non è compito del giudice, invece, valutare lo stato psicobiologico dell'imputato alla stregua di un'autodidatta o con l'ausilio di manuali medici (Trechsel, op. cit.n. 1 ad art. 13 CP con richiami). Al giudice tocca stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se in diritto soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o scemata responsabilità (art. 11 CP); in quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena (Trechsel, op. cit.. n. 6 ad art. 11 CP; CCRP, sentenza citata, consid. 11).\nd) Nella fattispecie il perito giudiziario ha diagnosticato alla ricorrente, in sintesi, uno stato di scemata responsabilità di tipo medio conseguente a un disturbo della personalità, a consumo di cocaina e a ritardo mentale (sentenza, pag. 46). Di tali risultanze i giudici hanno tenuto conto, riducendo la pena (sentenza, pag. 90 e 91). La ricorrente si duole che il perito giudiziario abbia valutato egli medesimo il suo grado di scemata responsabilità, sostituendosi alla Corte. Ci si potrebbe domandare se la critica sia ammissibile, la ricorrente non risultando avere sollevato simile eccezione prima d'ora. Anzi, in un primo momento essa sembrerebbe finanche avere condiviso il referto, ove si pensi che durante l'arringa il suo difensore ha disquisito e invocato la perizia psichiatrica a sostegno di una massiccia riduzione di pena proprio per tenere conto della grave scemata responsabilità riscontrata dall'esperto. Comunque sia, la doglianza è priva di fondamento. Che il perito abbia espresso la sua opinione sul grado di scemata responsabilità non costituisce una violazione del diritto, giacché per finire la responsabilità di stabilire se in diritto soccorrano gli estremi di una totale (art. 10 CP) o scemata responsabilità (art. 11 CP) incombe ai giudici. Ai quali incombe altresì di definire, nel quadro del loro potere di apprezzamento, se si tratti di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%). Per formulare la loro valutazione essi devono far capo a valutazioni specialistiche. Ma non si può dire che essi violino il diritto federale per questa sola circostanza.\n3. La ricorrente sottolinea che a pag. 22 della perizia il dott. __________ l'ha considerata alla stregua di un'imbecille, affetta da ritardo mentale, sicché la Corte avrebbe dovuto ritenerla incapace di intendere e di volere (art. 10 CP). La conclusione non può essere seguita. Il perito si è pronunciato per una scemata responsabilità di livello medio, considerando anche i limiti intellettivi che il ritardo mentale della ricorrente comporta. Egli ha rilevato che questa è sicuramente in grado di riconoscere il carattere illecito di uno spaccio di droga, ciò che le risultava tanto più comprensibile alla luce delle precedenti vicissitudini giudiziarie; ha soggiunto però che il lieve ritardo mentale non conferiva alla nozione di illecito la pregnanza che ci si sarebbe dovuti aspettare da una personalità intellettivamente normale (sentenza, pag. 46). Il perito è stato quindi ben lungi dal dare un quadro suscettibile di giustificare l'applicazione dell'art. 10 CP (norma del resto invocata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale), escludendo in pratica che soccorrano i presupposti scientifici per applicare l'art. 10 CP (sentenza, pag. 47, risposta 2e). Manifestamente infondato, anche a questo proposito il ricorso deve pertanto essere respinto."}