{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-61_2001-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58690&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cc72ed4563770888c3966b0edcdd787e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:50", "Checksum": "ad115392adfc915676afda983acd3f6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.61\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione;\n– ____________ alla pena di 4 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni.\nComputato a tutti il carcere preventivo sofferto, la Corte di assise ha sospeso condizionalmente con un periodo di prova di cinque anni il provvedimento dell'espulsione ordinato nei confronti di ____________. Inoltre essa ha revocato la sospensione condizionale delle pene inflitte con precedenti decreti di accusa a ____________ e ____________, ha ordinato nei confronti di ____________ la misura del trattamento medico ambulatoriale secondo l'art. 43 CP e ha ordinato diversi provvedimenti confiscatori. Quanto alle spese processuali, essa le ha suddivise tra gli imputati in ragione di un ottavo ciascuno.\nB. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 16 novembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 27 dicembre successivo, essa chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio o quanto meno, in subordine, l'esenzione da pena o la riduzione a 6 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali limitatamente a fr. 1'000.–, rispettivamente la condanna al pagamento delle spese processuali limitatamente a fr. 6'122.20. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. La ricorrente critica anzitutto il modo in cui la prima Corte ha trattato il problema relativo alla sua capacità di intendere e di volere. Egli rimprovera ai giudici di essersi limitati a riportare le conclusioni della perizia psichiatrica del dott. __________, pur richiamando l'intero referto peritale, senza di fatto utilizzare le parti non riprodotte nella sentenza, le quali però vanno considerate parte integrante della motivazione per effetto del richiamo. A suo avviso una motivazione del genere viola l'art. 260 CPP, non essendo ammissibile integrare la sentenza con estratti documentali per semplice rinvio. La censura, ai limiti del pretesto, cade nel vuoto. Intanto la ricorrente non indica quale capoverso o lettera del (lungo) art. 260 CPP la prima Corte avrebbe violato, né accenna ai passaggi (utili ai fini del giudizio) della perizia che i giudici avrebbero trascurato. Sia come sia, la ricorrente disconosce che i primi giudici hanno richiamato la perizia, riproducendo le risposte date dallo specialista ai singoli quesiti posti in funzione dello stato mentale al momento dei fatti (sentenza, pag. 44 a 49), per accertare se l'imputata avesse agito in stato di scemata responsabilità (sentenza, pag. 32, quesito n. 2). Tant'è che la Corte ha ripreso l'argomento al momento di commisurare la pena, riducendola proprio per tenere conto della scemata responsabilità – di tipo medio – in cui versava l'imputata (sentenza, pag. 90). Su questo punto il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.\n2. Secondo la ricorrente la Corte di assise ha violato il diritto federale nella misura in cui ha seguito pedissequamente e acriticamente, senza autonoma valutazione giuridica, l'affermazione del perito, stando al quale la peritanda ha commesso i fatti in stato di media scemata responsabilità. A suo parere il perito doveva limitarsi a fornire gli elementi diagnostici circa la salute mentale di lei, lasciando trarre le conclusioni ai giudici.\na) Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era capace, nel momento del fatto, di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione (art. 10 prima frase CP). Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata (...), cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 11 prima frase CP). L'autorità istruttoria o giudicante ordina l'esame dell'imputato qualora si trovi in dubbio circa la sua responsabilità (art. 13 cpv. 1 prima frase CP). Sulla responsabilità si pronunciano i periti (art. 13 cpv. 2 CP prima parte CP)."}