Il ricorrente verserà inoltre alla parte civile, che per presentare osservazioni si è valsa dell'assistenza di un legale, un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il dispositivo n. 1 prima frase (disobbedienza a decisione dell'autorità) è annullato per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr.