A nulla rileva che questa corrisponda alla pena inflitta dal Pretore: nella commisurazione della pena, invero, questa Corte non è vincolata al giudizio di prima sede e non è abilitata per ciò solo a disattendere i minimi fissati dalla legge. 5. Dato l'esito del gravame, sia pure per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale, si giustifica di porre tre quarti degli oneri processuali a carico del ricorrente, mentre il resto va assunto dallo Stato (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente verserà inoltre alla parte civile, che per presentare osservazioni si è valsa dell'assistenza di un legale, un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv.