In questa sede il ricorrente non può più essere punito nemmeno per la disobbedienza a decisioni dell'autorità relativamente all'inserzione pubblicata sul giornale del 1999. Resta la condanna per concorrenza sleale compiuta in quella circostanza ai danni della ditta denunciante. Ora, la violazione dell'art. 3 lett. d LCSl è sanzionata con la pena della detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.– (art. 23 LCSl). Trattasi quindi di un delitto, mentre la disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) è punita unicamente con l'arresto o la multa ed è quindi una contravvenzione.