Determinante è che egli ha fatto uso di tale denominazione a fini commerciali. Del resto, come ha rilevato la seconda Camera civile di appello nella già citata sentenza del 23 ottobre 1998, proprio l'aggiunta alla ragione sociale della dicitura “__________ ” era idonea a far sorgere nel pubblico la naturale impressione che le due società fossero in qualche modo legate o appartenessero a un gruppo commerciale facente capo alla famiglia __________. Tanto più che entrambi le ditte sono attive nello stesso ramo e si rivolgono per l'essenziale alla medesima cerchia di clienti. Oggettivamente la disattenzione dell'art. 3 lett. d LCSl è quindi data. 3.