E siccome la dicitura usata nell'annuncio non è una ragione sociale, non vi sarebbe spazio per una condanna fondata sui fatti enunciati nel decreto di accusa. In realtà il ricorrente cerca di equivocare sulla dicitura da lui usata nell'inserzione pubblicitaria e su quanto imputatogli dal Procuratore pubblico. Intanto l'art. 3 lett. d LCSl punisce non solo chi crea confusioni effettive con merci, opere, prestazioni o affari altrui, ma anche crea rischi di confusione, e nel caso specifico non fa dubbio che l'annuncio pubblicitario era atto a indurre in errore.