100'000.–: art. 23 LCSl) chiunque “si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri”. Il ricorrente sostiene che nella fattispecie l'unica ragione sociale iscritta a registro di commercio è “__________ SA”, non quella indicata nel decreto di accusa (“__________SA __________ ”). La denominazione “__________ SA”, che è quella correntemente usata, non è atta a generare alcuna confusione con la ditta del denunciante __________. E siccome la dicitura usata nell'annuncio non è una ragione sociale, non vi sarebbe spazio per una condanna fondata sui fatti enunciati nel decreto di accusa.