2 ultima frase CP) e comincia il giorno in cui è stato commesso il reato, rispettivamente il giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto di un reato perpetrato mediante atti successivi o il giorno in cui è cessata l'esecuzione di un reato continuato (art. 71 CP). Essa non si interrompe, salvo nell'ipotesi – estranea nel caso in esame – di una sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 111 IV 89, 100 Ib 275) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (da ultimo: CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F. SA e L. consid. 2). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 97 IV 157).