3'000.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 16 dicembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato le imputazioni e la multa. Un ricorso introdotto dal condannato alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato respinto il 7 luglio 1998 (inc. 17.98.00003). B. Nel frattempo, il 15 ottobre 1996, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato alla ditta __________ SA di disattivare il numero telefonico __________ancora intestato ad __________ SA sull'elenco degli abbonati dei Comuni di __________ e __________, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC).