Ritenuto in fatto: A. Su istanza della ditta __________ SA, __________, il 14 luglio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato in via cautelare alla ditta __________ SA, __________, “di non più fare uso della ragione sociale __________, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri e ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ SA”. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. La ditta __________ SA è insorta il 20 luglio 1995 alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, il cui presidente ha conferito al ricorso effetto sospensivo.