{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-60_2001-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58685&nX40_KEY=4711450&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4cb9017e52075ad0a71391cce4e8eae0"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:34:41", "Checksum": "18d67423a938680cbf95fec298685cbc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Accertato che in pendenza di ricorso l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità si è prescritta, di modo che non entra più in considerazione l'applicazione dell'art. 68 n. 1 CP, occorre procedere a una nuova commisurazione della pena (art. 296 cpv. 1 CPP). Come si è visto, nel decreto di accusa il Procuratore pubblico aveva condannato il ricorrente a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Il Pretore ha ridotto la pena detentiva a 3 giorni, con il beneficio della sospensione condizionale per 2 anni, tenuto conto del proscioglimento dalle accuse di disobbedienza a decisioni dell'autorità e di concorrenza sleale per l'inserzione pubblicitaria sul giornale di carnevale del 2000. In questa sede il ricorrente non può più essere punito nemmeno per la disobbedienza a decisioni dell'autorità relativamente all'inserzione pubblicata sul giornale del 1999. Resta la condanna per concorrenza sleale compiuta in quella circostanza ai danni della ditta denunciante. Ora, la violazione dell'art. 3 lett. d LCSl è sanzionata con la pena della detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.– (art. 23 LCSl). Trattasi quindi di un delitto, mentre la disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) è punita unicamente con l'arresto o la multa ed è quindi una contravvenzione. Se si pensa che il ricorrente già è stato condannato dal Pretore il 16 dicembre 1997 al pagamento di una multa di fr. 3'000.– per disobbedienza a decisioni dell'autorità e per concorrenza sleale in relazione a fatti analoghi, non sussiste motivo per pronunciare una pena inferiore al minimo edittale di 3 giorni di detenzione (art. 36 CP). A nulla rileva che questa corrisponda alla pena inflitta dal Pretore: nella commisurazione della pena, invero, questa Corte non è vincolata al giudizio di prima sede e non è abilitata per ciò solo a disattendere i minimi fissati dalla legge.\n5. Dato l'esito del gravame, sia pure per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale, si giustifica di porre tre quarti degli oneri processuali a carico del ricorrente, mentre il resto va assunto dallo Stato (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente verserà inoltre alla parte civile, che per presentare osservazioni si è valsa dell'assistenza di un legale, un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il dispositivo n. 1 prima frase (disobbedienza a decisione dell'autorità) è annullato per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale. Per il resto il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti per tre quarti a carico del ricorrente e per un quarto a carico dello Stato. Il ricorrente rifonderà alla parte civile __________ fr. 800.– per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione a:\n– __________ ;\n– avv. __________;\n– avv. __________, per la parte civile __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}