{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-60_2001-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58685&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4cb9017e52075ad0a71391cce4e8eae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:49", "Checksum": "be0351d081620462401806ae6893fcdc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAncora una volta il ricorso è destinato all'insuccesso, giacché – comunque sia – al ricorrente era stato fatto divieto da parte del giudice civile di usare il cognome __________ nell'attività commerciale. Anche nella misura in cui rimprovera al primo giudice di avergli imputato fatti estranei all'atto di accusa, il ricorrente muove censure infondate. A parte il fatto che per giurisprudenza una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel suo esito, e non soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a), il Pretore non ha condannato il ricorrente per fatti estranei all'atto di accusa. Ha rilevato che l'intenzionalità dell'atto risultava anche dalla pervicacia con cui l'imputato aveva continuato ad aggiungere alla ragione sociale __________ SA la dizione “__________ ” sulla carta intestata della società e sul cartello apposto all'entrata del magazzino (sentenza, pag. 8 a metà). Perché ciò dovrebbe essere arbitrario non è dato a divedere. Del resto, determinante è il dispositivo di condanna, il quale contempla unicamente l'inserzione pubblicitaria sul giornale di carnevale di __________ del 1999.\n4. Accertato che in pendenza di ricorso l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità si è prescritta, di modo che non entra più in considerazione l'applicazione dell'art. 68 n. 1 CP, occorre procedere a una nuova commisurazione della pena (art. 296 cpv. 1 CPP). Come si è visto, nel decreto di accusa il Procuratore pubblico aveva condannato il ricorrente a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Il Pretore ha ridotto la pena detentiva a 3 giorni, con il beneficio della sospensione condizionale per 2 anni, tenuto conto del proscioglimento dalle accuse di disobbedienza a decisioni dell'autorità e di concorrenza sleale per l'inserzione pubblicitaria sul giornale di carnevale del 2000. In questa sede il ricorrente non può più essere punito nemmeno per la disobbedienza a decisioni dell'autorità relativamente all'inserzione pubblicata sul giornale del 1999. Resta la condanna per concorrenza sleale compiuta in quella circostanza ai danni della ditta denunciante. Ora, la violazione dell'art. 3 lett. d LCSl è sanzionata con la pena della detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.– (art. 23 LCSl). Trattasi quindi di un delitto, mentre la disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) è punita unicamente con l'arresto o la multa ed è quindi una contravvenzione. Se si pensa che il ricorrente già è stato condannato dal Pretore il 16 dicembre 1997 al pagamento di una multa di fr. 3'000.– per disobbedienza a decisioni dell'autorità e per concorrenza sleale in relazione a fatti analoghi, non sussiste motivo per pronunciare una pena inferiore al minimo edittale di 3 giorni di detenzione (art. 36 CP). A nulla rileva che questa corrisponda alla pena inflitta dal Pretore: nella commisurazione della pena, invero, questa Corte non è vincolata al giudizio di prima sede e non è abilitata per ciò solo a disattendere i minimi fissati dalla legge.\n5. Dato l'esito del gravame, sia pure per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale, si giustifica di porre tre quarti degli oneri processuali a carico del ricorrente, mentre il resto va assunto dallo Stato (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente verserà inoltre alla parte civile, che per presentare osservazioni si è valsa dell'assistenza di un legale, un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il dispositivo n. 1 prima frase (disobbedienza a decisione dell'autorità) è annullato per intervenuta prescrizione assoluta dell'azione penale. Per il resto il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti per tre quarti a carico del ricorrente e per un quarto a carico dello Stato. Il ricorrente rifonderà alla parte civile __________ fr. 800.– per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione a:\n– __________ ;\n– avv. __________;\n– avv. __________, per la parte civile __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}