{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-60_2001-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58685&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4cb9017e52075ad0a71391cce4e8eae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:49", "Checksum": "be0351d081620462401806ae6893fcdc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nin diritto: 1. L'art. 292 CP punisce l'autore di disobbedienza a decisioni dell'autorità con l'arresto o con la multa. Trattandosi di una contravvenzione, l'azione penale si prescrive in un anno (art. 109 CP). Quanto alla prescrizione assoluta, essa si compie “con il decorso di un termine pari al doppio della durata normale” (art. 72 n. 2 cpv. 2 ultima frase CP) e comincia il giorno in cui è stato commesso il reato, rispettivamente il giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto di un reato perpetrato mediante atti successivi o il giorno in cui è cessata l'esecuzione di un reato continuato (art. 71 CP). Essa non si interrompe, salvo nell'ipotesi – estranea nel caso in esame – di una sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 111 IV 89, 100 Ib 275) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (da ultimo: CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F. SA e L. consid. 2). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 97 IV 157).\nIn concreto al ricorrente è stata imputata disobbedienza a decisioni dell'autorità compiuta mediante la pubblicazione di un annuncio su un giornale di carnevale del 1999. In quell'anno il carnevale è venuto a cadere nella terza settimana di febbraio. Il giornale in questione dev'essere stato diffuso pertanto, al più tardi, nel corso di quei giorni, sicché la prescrizione assoluta è intervenuta, al più tardi, durante la terza settimana di febbraio del 2001, in pendenza del ricorso per cassazione. Ciò osta ormai all'emanazione di un sindacato di merito e impone di annullare anche la sentenza di prima sede, che su questo punto non può più passare in giudicato (CCRP, sentenza del 4 novembre 2000 in re F.SA e L. consid. 3).\n2. In applicazione degli art. 3 lett. d LCSl (RS 241) si rende colpevole di concorrenza sleale (ed è punito a querela di parte, se agisce intenzionalmente, con la detenzione o con la multa sino a fr. 100'000.–: art. 23 LCSl) chiunque “si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri”. Il ricorrente sostiene che nella fattispecie l'unica ragione sociale iscritta a registro di commercio è “__________ SA”, non quella indicata nel decreto di accusa (“__________SA __________ ”). La denominazione “__________ SA”, che è quella correntemente usata, non è atta a generare alcuna confusione con la ditta del denunciante __________. E siccome la dicitura usata nell'annuncio non è una ragione sociale, non vi sarebbe spazio per una condanna fondata sui fatti enunciati nel decreto di accusa.\nIn realtà il ricorrente cerca di equivocare sulla dicitura da lui usata nell'inserzione pubblicitaria e su quanto imputatogli dal Procuratore pubblico. Intanto l'art. 3 lett. d LCSl punisce non solo chi crea confusioni effettive con merci, opere, prestazioni o affari altrui, ma anche crea rischi di confusione, e nel caso specifico non fa dubbio che l'annuncio pubblicitario era atto a indurre in errore. Inoltre, nella misura in cui vietava l'uso della dicitura “__________ SA” e simili su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata ecc., l'ordine del giudice civile era chiaro. Poco importa che la dicitura usata dal ricorrente non corrisponda alla ragione sociale iscritta a registro di commercio. Determinante è che egli ha fatto uso di tale denominazione a fini commerciali. Del resto, come ha rilevato la seconda Camera civile di appello nella già citata sentenza del 23 ottobre 1998, proprio l'aggiunta alla ragione sociale della dicitura “__________ ” era idonea a far sorgere nel pubblico la naturale impressione che le due società fossero in qualche modo legate o appartenessero a un gruppo commerciale facente capo alla famiglia __________. Tanto più che entrambi le ditte sono attive nello stesso ramo e si rivolgono per l'essenziale alla medesima cerchia di clienti. Oggettivamente la disattenzione dell'art. 3 lett. d LCSl è quindi data.\n3. Dal profilo soggettivo il ricorrente afferma che l'aggiunta, al nome della ditta, di quello del proprietario e amministratore smentisce l'ipotesi di un comportamento deliberato volto a creare confusione e a trarre illecito profitto. La sua intenzione – egli prosegue – era solo quella di precisare a chi la ditta appartenesse, da chi questa fosse amministrata e a chi occorresse rivolgersi per interpellare la __________ SA. La precisazione dell'intero nome “__________ ” fugava appunto ogni malinteso. Il ricorrente rimprovera altresì al Pretore di essere incorso in arbitrio evocando una serie di circostanze che proverebbero la concorrenza sleale, dimenticando che nel decreto di accusa gli era stato imputato un unico episodio."}