{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-60_2001-04-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58685&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4cb9017e52075ad0a71391cce4e8eae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:49", "Checksum": "be0351d081620462401806ae6893fcdc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.04.2001 17.2000.60\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 dicembre 2000 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 18 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Su istanza della ditta __________ SA, __________, il 14 luglio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato in via cautelare alla ditta __________ SA, __________, “di non più fare uso della ragione sociale __________, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri e ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ SA”. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. La ditta __________ SA è insorta il 20 luglio 1995 alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, il cui presidente ha conferito al ricorso effetto sospensivo. Statuendo il 2 novembre 1995, la Camera ha respinto l'appello e ha confermato il decreto del Pretore. Il 20 novembre 1995 la ditta __________ SA ha invitato la controparte a disdire, in ossequio alla sentenza di appello, l'allacciamento telefonico __________ intestato a “__________ SA __________ ” figurante nell'elenco Telecom 1995-1997 sotto le località di __________ e __________. Ripetuto l'invito senza esito il 25 gennaio 1996, la ditta __________ SA si è rivolta il 19 febbraio 1996 il Ministero pubblico affinché perseguisse la ditta __________ SA (già __________ SA) e il suo amministratore unico __________ per disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e concorrenza sleale (art. 23 LCSl). Con decreto di accusa del 6 agosto 1997 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di entrambi i reati e lo ha condannato a una multa di fr. 3'000.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 16 dicembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato le imputazioni e la multa. Un ricorso introdotto dal condannato alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato respinto il 7 luglio 1998 (inc. 17.98.00003).\nB. Nel frattempo, il 15 ottobre 1996, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato alla ditta __________ SA di disattivare il numero telefonico __________ancora intestato ad __________ SA sull'elenco degli abbonati dei Comuni di __________ e __________, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC). Un ricorso introdotto dalla convenuta contro tale ingiunzione è stato respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello il 25 febbraio 1997. Il 20 maggio 1998 il medesimo Pretore ha accolto la petizione di merito e ha ordinato alla ditta “di non iscrivere a Registro di commercio o sul Foglio ufficiale svizzero di commercio la ragione sociale __________ SA o ogni altro nome simile, di non fare più uso di tale dicitura né di ogni altra simile, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri, elenco del telefono ed ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ SA”. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. Un ulteriore ricorso inoltrato dalla convenuta alla seconda Camera civile del Tribunale di appello è stato respinto con sentenza del 23 ottobre 1998. L'11 gennaio 1999 la ditta __________ ha sporto querela contro __________ e la ditta __________ SA per concorrenza sleale e disobbedienza a decisione dell'autorità.\nC. Con decreto di accusa dell'11 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità e di concorrenza sleale per avere pubblicato sui giornali carnevaleschi di __________ del 1999 e del 2000 annunci pubblicitari a nome di “__________ SA __________ di __________ ”, rispettivamente “__________ SA __________ ”. In applicazione della pena, egli lo ha condannato a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su opposizione, con sentenza del 18 dicembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato l'imputazione di disobbedienza a decisione dell'autorità e di concorrenza sleale limitatamente agli annunci pubblicati sul giornale di carnevale del 1999, condannando l'imputato a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni.\nD. Contro la sentenza predetta __________ ha introdotto il 18 dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 22 dicembre 2000, egli chiede la propria assoluzione e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula la parte civile __________ SA nel proprio memoriale del 22 gennaio 2001.\nConsiderando"}