1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che si è valsa di un legale per formulare le proprie osservazioni, il ricorrente rifonderà inoltre un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 700.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – __________; – avv. __________; – __________; – avv. __________; – Ministero pubblico, Lugano; – Pretore del Distretto di Bellinzona; –