Da ultimo il ricorrente insiste sulla legittima difesa, asserendo di avere solo parato un'aggressione avversaria. Anche al riguardo però il gravame manca di consistenza, ove appena si consideri che l'interessato si limita a limita a prospettare una diversa versione dei fatti, a suo avviso più verosimile (se non certa), dimenticando che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo. Il Pretore ha accertato – come si è visto – che la tesi della legittima difesa non trova alcun riscontro negli atti, non risultando alcuna aggressione da parte della vittima e non avendo il ricorrente subito la minima conseguenza (consid.