{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-5_2000-02-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59044&nX40_KEY=4933339&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "584c64421d215411608d173251244529"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.02.2000 17.2000.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.02.2000 17.2000.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.02.2000 17.2000.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:36:47", "Checksum": "817a9d521e2a7baf6b63cbb9edbc6f56", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.02.2000 17.2000.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. In diritto l'art. 123 n. 1 CP punisce con la detenzione, a querela di parte, chiunque cagiona un danno in altro modo (rispetto all'art. 122 CP) al corpo o alla salute di una persona. Già si è accennato che, secondo gli accertamenti di fatto del Pretore, la frattura della caviglia del querelante si riconduce a un movimento di torsione dovuto alla caduta provocata dal ricorrente. Questi assevera che, respingendo gli attacchi del querelante, non intendeva procurargli lesioni, né immaginava che ciò sarebbe successo o aveva preso in considerazione tale evenienza. Se non che, anche su questo punto il ricorso è irricevibile. In effetti, la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe agito per legittima difesa, respingendo attacchi della vittima, è stata scartata dal Pretore, che non ha trovato alcun riscontro agli atti (consid. 6). Per quali ragioni tale apprezzamento delle prove sarebbe non solo errato, ma arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega. Quanto all'asserto secondo cui le contusioni ed escoriazioni riportate dalla vittima configurino semplici vie di fatto, la menzionata frattura alla caviglia provocata dal ricorrente medesimo rende inutile dilungarsi al proposito.\n4. Da ultimo il ricorrente insiste sulla legittima difesa, asserendo di avere solo parato un'aggressione avversaria. Anche al riguardo però il gravame manca di consistenza, ove appena si consideri che l'interessato si limita a limita a prospettare una diversa versione dei fatti, a suo avviso più verosimile (se non certa), dimenticando che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo. Il Pretore ha accertato – come si è visto – che la tesi della legittima difesa non trova alcun riscontro negli atti, non risultando alcuna aggressione da parte della vittima e non avendo il ricorrente subito la minima conseguenza (consid. 6). A tale valutazione delle prove il ricorrente non può limitarsi a contrapporre il proprio punto di vista, come se si trovasse davanti a una giurisdizione di appello. Insufficientemente motivato, anche su questo punto il ricorso cade quindi nel vuoto.\n5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che si è valsa di un legale per formulare le proprie osservazioni, il ricorrente rifonderà inoltre un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 700.– per ripetibili.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– __________;\n– avv. __________;\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretore del Distretto di Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}