Ciò posto, l'incredulità professata dal ricorrente per il seguito degli eventi (sollecita comunicazione di __________ a __________, spavento manifestato da quest'ultimo) non è seria. Nelle circostanze descritte il reato di minaccia risulta adempiuto sia dal profilo oggettivo, sia da quello soggettivo. Che l'intimidazione (“brucio tutto”) potesse essere intesa come concreto e imminente pericolo è evidente. Che l'affermazione sia stata fraintesa perché mal capita da __________ e, di riflesso, dal querelante – come assume il ricorrente – è un'ipotesi non priva di temerarietà, tanto più alla luce dei vincolanti accertamenti del Pretore (sentenza, pag. 4).