Egli fa valere dipoi che l'autore del reato poteva anche essere un terzo, ove si consideri che per raggiungere il sottostante posteggio il querelante ha perso tempo, consentendo al potenziale autore di allontanarsi a piedi. Né – continua il ricorrente – il querelante ha visto il presunto autore scendere o salire sulla vettura che è poi partita, né la descrizione del querelante consente di risalire a lui con sufficiente certezza, né la sua eventuale presenza sul posto dimostra in alcun modo che egli sia stato l'autore del danneggiamento, né il querelante ha riconosciuto la sua voce nel corso delle telefonate anonime, né le asserzioni della stessa parte lesa sono suffragate da prove sicure.