Per contro – ha soggiunto il primo giudice – il ricorrente è stato sconfessato sia quando ha preteso di essere stato al lavoro quella sera, sia quando ha asserito di non essere mai stato a Capolago. La sua automobile è stata vista infatti dal querelante, che ne ha annotato il numero di targa (sentenza, pag. 5 e 6). 3. A parere del ricorrente la sentenza impugnata è censurabile già per il fatto che non è stato possibile identificare la persona vista dalla parte lesa aggirarsi attorno alla Mercedes-Benz con quella che era uscita dal parcheggio.