{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-58_2000-12-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58683&nX40_KEY=4933321&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "350ca0aa553ad31d2a432bd63ad8a8df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:23", "Checksum": "bf21f276b662aa7e56373a26c0ff1711", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. A parere del ricorrente la sentenza impugnata è censurabile già per il fatto che non è stato possibile identificare la persona vista dalla parte lesa aggirarsi attorno alla Mercedes-Benz con quella che era uscita dal parcheggio. Egli fa valere dipoi che l'autore del reato poteva anche essere un terzo, ove si consideri che per raggiungere il sottostante posteggio il querelante ha perso tempo, consentendo al potenziale autore di allontanarsi a piedi. Né – continua il ricorrente – il querelante ha visto il presunto autore scendere o salire sulla vettura che è poi partita, né la descrizione del querelante consente di risalire a lui con sufficiente certezza, né la sua eventuale presenza sul posto dimostra in alcun modo che egli sia stato l'autore del danneggiamento, né il querelante ha riconosciuto la sua voce nel corso delle telefonate anonime, né le asserzioni della stessa parte lesa sono suffragate da prove sicure.\nCon argomentazioni del genere, per altro appellatorie, il ricorrente non dimostra alcun arbitrio nella sentenza impugnata, fondata sull'insieme degli indizi evocati dal primo giudice: il fatto che il danneggiamento è avvenuto proprio il giorno dopo che il querelante aveva ricevuto telefonate minatorie riferite a una sua eventuale relazione con la moglie del ricorrente, il fatto che in quello stesso periodo il ricorrente aveva effettivamente conosciuto la moglie del ricorrente, il fatto che poco dopo la mezzanotte del 5 agosto 1997 la parte lesa aveva notato un'automobile uscire precipitosamente e in contromano dal posteggio sotto la propria abitazione, il fatto che tale automobile sia risultata intestata al ricorrente, il fatto che al momento di parcheggiare la Mercedes il querelante non aveva notato alcuno sfregio alla carrozzeria e il fatto che, per finire, l'imputato ha mentito su tutta la linea, sostenendo di essere stato al lavoro quella sera e di non essersi mai recato a Capolago. La logica concatenazione di simili elementi non presta il fianco alla critica. Accertato poi il movente del reato ed escluso che l'automobile del querelante fosse già danneggiata quando egli l'ha lasciata nel parcheggio, il Pretore poteva legittimamente concludere che gli indizi conducevano senza equivoco alla persona dell'imputato.\n4. Il ricorrente fa valere che l'entità del pregiudizio, nemmeno accertato, non è superiore alla soglia del danno di lieve entità (fr. 300.–, secondo la giurisprudenza) cui si riferisce l'art. 172ter CP. Tale reato, egli conclude, è però prescritto. L'obiezione cade nel vuoto già per la circostanza che il ricorrente non pretende di avere commesso l'illecito con l'intenzione di arrecare alla parte lesa soltanto un danno inferiore a fr. 300.– (DTF 122 IV 156 consid. 2a, 121 IV 261 consid. 2d; CCRP, sentenza del 16 agosto 2000 in re Q., consid. 1). Sia come sia, per comune esperienza non si vede perché il Pretore sarebbe caduto in arbitrio accertando che il danno causato dall'imputato alla Mercedes-Benz del querelante fosse superiore alla soglia minima che consente di applicare la fattispecie privilegiata dell'art. 172ter CP (fotografie agli atti). Ne segue che anche su questo punto il ricorso in esame è destinato all'insuccesso.\n5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nin applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP\ne visto l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 700.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– __________, c/o avv. __________;\n– avv. __________;\n– __________;\n– Procuratore Pubblico avv. __________;\n– Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– GIAR, Lugano.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}