{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-58_2000-12-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58683&nX40_KEY=4933321&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "350ca0aa553ad31d2a432bd63ad8a8df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:46:23", "Checksum": "bf21f276b662aa7e56373a26c0ff1711", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18 dicembre 2000 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla sentenza emanata il 23 novembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti; |\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con decreto di accusa del 14 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di danneggiamento per avere, poco dopo la mezzanotte del 5 agosto 1997, danneggiato intenzionalmente in un posteggio pubblico di via cantonale a __________ l'automobile Mercedes-Benz “280 SE” appartenente a __________, rigandone la fiancata destra e la portiera anteriore sinistra con un oggetto a punta. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, pronunciando inoltre un formale ammonimento (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP), ma senza revocare la sospensione condizionale di una pena di 15 giorni di detenzione inflitta all'accusato dal Pretore di Lugano con sentenza del 18 febbraio 1997.\nB. Statuendo su opposizione del condannato, con sentenza del 23 novembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha confermato l'imputazione e la condanna di cui al decreto di accusa.\nC. Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 27 novembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 18 dicembre successivo, egli postula il proscioglimento dall'imputazione o quanto meno, in subordine, la derubricazione della condanna in danneggiamento di lieve entità, con conseguente proscioglimento dalla stessa per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente sostiene anzitutto che, mancando ogni prova diretta a suo carico, egli deve essere assolto dall'imputazione di danneggiamento. Così argomentando, tuttavia, egli mette in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, che la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. lett. c e 295 CPP). Ora, arbitrario non significa discutibile, criticabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, privo di riscontri seri e oggettivi o in aperto contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a).\n2. Rilevando la natura indiziaria del processo, il Pretore ha nondimeno maturato il convincimento di colpevolezza sulla base di svariati elementi. Ha ricordato anzitutto che il querelante ha dichiarato di avere ricevuto nel pomeriggio del 4 agosto 1997 alcune telefonate da una persona che, annunciatasi come amico dell'imputato, lo aveva minacciato di morte nel caso in cui egli avesse avuto una relazione con la moglie dell'imputato medesimo. Il querelante aveva preso le minacce sul serio ed era rimasto all'erta. Parcheggiato il proprio autoveicolo e rientrato in casa il giorno successivo attorno alla mezzanotte e un quarto, egli aveva notato così dalla finestra della sala, con buona visuale sul posteggio, una persona vicino alla sua Mercedes-Benz, e poco dopo, non appena sceso dalla scale, un'automobile Honda che si allontanava in contromano verso l'uscita del posteggio. La vettura è risultata appartenere al ricorrente. Il primo giudice ha pure accertato che alla fine di luglio del 1997 la parte lesa aveva conosciuto la moglie del prevenuto, che stava per divorziare. Dopo avere pattinato con lei e con altri amici sul lungolago di Lugano, egli l'aveva accompagnata con un'altra amica alla propria vettura, incontrandola nuovamente il 2 agosto successivo. Il Pretore ha poi constatato che il 4 e il 5 agosto 1997 il ricorrente era libero dal lavoro, ripreso soltanto alle ore 10 del 6 agosto 1997.\nCiò posto, il primo giudice ha concluso che il prevenuto ha effettivamente danneggiato l'automobile della parte lesa, la quale per altro appariva una persona del tutto credibile. Ricordato che l'imputato stesso aveva dichiarato di non prestare mai la propria automobile a nessuno, il Pretore ha ritenuto che al momento dei fatti il conducente della vettura Honda che usciva frettolosamente in contromano dal posteggio di Capolago poteva essere solo l'imputato. Un comportamento simile non poteva che ricondursi a quanto il querelante aveva notato, ovvero alla presenza di una persona che girava attorno alla sua automobile e che aveva le sembianze del prevenuto. Che il danneggiamento sia stato commesso proprio in quel momento è desumibile – secondo il Pretore – anche dalla circostanza che, stando alla parte lesa, la Mercedes non era rigata al momento in cui era stata posteggiata. Per contro – ha soggiunto il primo giudice – il ricorrente è stato sconfessato sia quando ha preteso di essere stato al lavoro quella sera, sia quando ha asserito di non essere mai stato a Capolago. La sua automobile è stata vista infatti dal querelante, che ne ha annotato il numero di targa (sentenza, pag. 5 e 6)."}