C); che nelle condizioni descritte, come ha ritenuto il Pretore di Locarno Città (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), il ricorrente – non giurista – ha agito con negligenza risolvendo l'interrogativo da sé medesimo, tanto più che per ottenere una risposta chiara e affidabile gli sarebbe bastato rivolgersi al Ministero pubblico o interpellare il legale che lo aveva difeso pochi giorni prima davanti al Pretore del Distretto di Leventina; che tale leggerezza denota un mero errore di valutazione e osta al riconoscimento di un caso di forza maggiore o di “altre ragioni importanti” nel senso dell'art. 21 CPP;