che in concreto il ricorrente non pretende di essere stato impedito a proporre tempestiva opposizione per forza maggiore o per una delle ragioni enunciate dall'art. 21 CPP, ma per avere ritenuto erroneamente che la pena aggiuntiva inflittagli con il decreto di accusa fosse sospesa condizionalmente, alla stessa stregua di quella pronunciata dal Pretore di Leventina con sentenza del 25 settembre 2000; che tuttavia, come ha rilevato il Pretore, l'errore invocato dal ricorrente è imputabile a negligenza e non può giustificare una restituzione del termine;