che a norma dell'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non aver potuto rispettare la scadenza “perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti”; che l'istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP);